La visualizzazione della sentenza in Polisweb non fa decorrere il termine breve per proporre reclamo nel rito c.d. “Fornero” (C. App. Bologna 28.11.2018 n. 700, rel. Mantovani)

0 0
Read Time2 Minute, 12 Second

Ecco il percorso argomentativo illustrato dalla Corte d’Appello di Bologna:

«(…). La XXX s.r.l. eccepisce la inammissibilità del reclamo (depositato il 4/9/18) per violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art, 1, 58° comma della legge 92/12. Rileva che l’attuale reclamante – tramite il proprio difensore XXX cui aveva conferito espresso mandato – il 28/6/18 ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione alla consultazione del fascicolo telematico, come risulta dallo “storico fascicolo” di Consolle, al fine di poter “valutare la opportunità di presentare reclamo avvezzo la sentenza n. 462/18 del dr. Sorgi”[G.d.L. del Tribunale di Bologna, n.d.r.], dimostrando in questo modo di essere a conoscenza della sentenza e comunque di averne preso visione con l’accesso al fascicolo.

Richiama giurisprudenza di merito (Cass. Roma sentenza n. 6596/15 e Trib. Rieti ordinanza del 20/10/16), secondo cui – rispettivamente – la estrazione di copia autentica della sentenza equivale ad acquisire la “conoscenza formale” del provvedimento alla stregua di una comunicazione di cancelleria ex art. 133, 2° comma c.p.c. al fine di far decorrere il termine breve per la impugnazione; e la richiesta di visibilità del fascicolo telematico costituisce atto utile per la decorrenza dei termini per la impugnazione del provvedimento cautelare e ciò indipendentemente dallo stato contumaciale in cui si trovava il X.

L’eccezione preliminare, ad avviso della Corte, va disattesa.

L’art. 1, 58° comma della legge n. 92/12 individua quale dies a quo il giorno della comunicazione della sentenza (o della notifica se anteriore) e trattandosi di decadenza la norma è di stretta interpretazione.

La questione attiene alla rilevanza, al fine della decorrenza del termine breve per la impugnazione del provvedimento, da attribuire all’accesso al fascicolo telematico – effettuato dal reclamato – cui non è stata né notificata, né comunicata la sentenza che ha definito la fase di opposizione. Si ricava dallo storico di Consolle che il XXX ha avuto la possibilità di visionare il fascicolo telematico del procedimento di opposizione dal 28/6/18 al 5/7/18, ma non risulta che egli abbia ottenuto e/o estratto una copia autentica della sentenza poi reclamata.

Ne consegue che la attività strumentale della mera consultazione del fascicolo telematico non è idonea a ridurre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., nella fattispecie concreta rispettato.

Tale conclusione trova conforto nel principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il termine in questione decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all’udienza ex art. 429 c.p.c. (così Cass. n. 19862/18; conf. Cass. n. 14098/16). (…)».

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Print Friendly, PDF & Email
Previous post L’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale, poiché manca l’atto scritto da cui l’art. 6 della L. n. 604/1966 fa decorrere il termine di decadenza (Cass. 11.1.2019 n. 523, rel. Ponterio)
Next post La Cassazione ritorna sul c.d. “danno comunitario” nei contratti a termine del pubblico impiego (Cass. 4.2.2019 n. 3189, rel. Di Paolantonio)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Menu

Archivi

Categorie