Transazione valida anche se c’è squilibrio tra le reciproche concessioni (Cass. 1.4.2019 n. 9006, rel. Marotta)

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Ad avviso della Cassazione, il giudice non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni, dovendo solo accertarne la reale volontà negoziale.

Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi:

  • la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o anche solo prevista (Cass. n. 8917/2016);
  • la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti;
  • il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (Cass. n. 24024/2013).

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che la semplice dilazione, accordata su richiesta del debitore, costituisca una parziale rinuncia al diritto di ricevere il pagamento in unica soluzione (ai sensi dell’art. 1181 c.c.) e, come tale, integri una “concessione” ai sensi dell’art. 1965 c.c., proprio perché è irrilevante l’equivalenza tra le reciproche concessioni.

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