Tutela reintegratoria attenuata al dipendente della grande impresa licenziato, per giusta causa, senza contestazione disciplinare (Cass. 2.8.2026 n. 24378, rel. Boghetic)

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La Corte, richiamando il proprio «orientamento consolidato», ha reiterato il principio secondo il quale «la tutela della reintegrazione attenu[a]ta prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 è prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato”», che, «implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione».

Ciò:

  1. «sia in considerazione del rinvio operato dal comma 67 dell’art. 18 cit. ai precedenti commi 4, 5 e 7 nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l’ingiustificatezza del licenziamento (ossia l’inesistenza di un giustificato motivo soggettivo od oggettivo)»;
  2. «sia alla luce di una ricostruzione sistematica di tutto il meccanismo sanzionatorio dell’art. 18».

A quest’ultimo proposito, la sentenza ha evidenziato la finalità di voler «evitare la conseguenza, incoerente con l’impianto normativo di una gradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del “fatto contestato”, che sia punita con sanzione ridotta la totale assenza di esplicitazione della condotta inadempiente che ha portato al recesso (cfr. in tal senso Cass. n. 25745/2016; Cass. n. 4897/2020; Cass. n. 14150/20256, che distingue il regime sanzionatorio a seconda che ricorra una omissione totale della contestazione disciplinare ovvero una contestazione generica)».

PER IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE SI CHIEDE LA CORTESIA DI MENZIONARE IL SITO LABLAWYERS.CLOUD

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