Ribadito l’orientamento, maggioritario, secondo cui l’omessa contestazione determina l’insussistenza del fatto contestato, non già la nullità del licenziamento che comporta la reintegrazione ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 23/2015 ) da ultimo Cass. n. 1157/2026).
Tale indirizzo risale alla sentenza n. 4844/1994 con cui le Sezioni Unite, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, avevano affermato che: «Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma soltanto ingiustificato».
La conclusione interpretativa accolta dalle Sezioni Unite ha trovato l’avallo espresso della Corte Costituzionale dell’epoca (sent. n. 398/1994) che, proprio sull’assunto per il quale sarebbe “illogico” ricollegare all’inosservanza delle garanzie procedimentali conseguenze diverse e più gravi di quelle derivanti dall’accertata insussistenza dell’illecito disciplinare, ha giudicato detta conclusione coerente con le precedenti decisioni nn. 427 e 586 del 1984.
Il descritto diritto vivente si è consolidato nella copiosa giurisprudenza successiva e ribadito ancora dal Supremo Collegio della nomofilachia nella sentenza n. 7880/2007 (nello stesso senso Cass. Sez. Un. n. 8472/2022).
Sopra ai quindici dipendenti, invece, c’è la reintegrazione: «Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito» (Cass. nn. 2892/2024 e 25745/2016).
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