La Cassazione ha colto l’occasione per delineare l’ambito di operatività di due fattispecie ritenute, al di là delle apparenze, «non (…) perfettamente sovrapponibili».
Stiamo parlando: da un lato, «della scelta datoriale di attribuzione di mansioni inferiori a seguito di una modifica degli assetti organizzativi aziendali»; dall’altro lato, di «quella del licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
La Suprema Corte ha introdotto l’argomento rilevando, in via preliminare, che «la possibilità di un repechage su mansioni inferiori non è stata affatto introdotta nell’ordinamento con il D.Lgs. n. 23 del 2015 mediante le modifiche dell’art. 2103 c.c., gravando tale adempimento sul datore di lavoro, per evitare al lavoratore il licenziamento, sin dal 1998»; il riferimento è alla sentenza n. 7755/1998 delle Sezioni Unite «(cfr. Cass. n. 31512 del 2023)».
«Piuttosto», ha proseguito la Corte, «l’art. 2103 c.c. novellato – che al comma 2 stabilisce che “In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”, così consentendo l’assegnazione a mansioni inferiori anche a prescindere dal consenso del lavoratore – non esclude certo che tra le modifiche organizzative di cui alla disposizione si collochi anche la soppressione del posto che incide sulla posizione di un determinato lavoratore tanto da candidarlo al licenziamento (in termini v. Cass. n. 31561 del 2023)».
Le due fattispecie, è lo sviluppo del ragionamento, «rispond[ono] a rationes differenti».
Nel primo caso «vi è il preminente interesse del datore di lavoro, il quale per esigenze organizzative ha il potere unilaterale di adibire il prestatore a mansioni inferiori, sebbene entro determinati limiti (di categoria e di livello) e comunque con il diritto del lavoratore alla conservazione del trattamento retributivo in godimento».
Nel secondo caso, viceversa, «l’interesse è quello del dipendente alla conservazione del posto di lavoro, rispetto al quale, in ragione della logica del “male minore”, è possibile sacrificare sia la professionalità acquisita, sia la retribuzione in godimento, di modo che la proposta di adibizione a mansioni inferiori non incontra i limiti imposti dal novellato art. 2103 c.c., ferma restando la scelta del lavoratore di non aderire alla proposta, ma in tal caso il licenziamento non può che ritenersi legittimo».
Ad ulteriore riprova la Suprema Corte aveva già avuto modo di affermare, «in analoga prospettiva», che «in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repechage, anche ai sensi del novellato art. 2103, comma 2, c.c., è limitato alla ricollocazione in mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitano di una specifica formazione (v. Cass. n. 17036 del 2024 e Cass. n. 10627 del 2024)».
Di conseguenza la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore che, a fronte della proposta datoriale si era dichiarato disponibile solo a “valutare ruoli di pari livello e pari retribuzione”, «traducendosi ciò in un rifiuto della soluzione alternativa offerta dal datore che legittima il recesso dal rapporto di lavoro».
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