Recesso in prova anche per giustificato motivo oggettivo (Trib. Ravenna 15.1.2026 n. 7, G.d.L. Bernardi)

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La sentenza non mancherà di far discutere, poiché ha stabilito che «il recesso in periodo di prova deve poter riguardare anche il caso in cui, all’esito di una prova regolarmente svolta, il datore di lavoro non sia, per motivo oggettivo, in grado di assumere il lavoratore, ove questo effettivamente contenga (e su questo c’è sindacabilità giudiziale piena) gli elementi costitutivi del motivo oggettivo di licenziamento».

In altre parole, «il recesso in periodo di prova deve poter avere quell’elasticità tale da contenere anche un motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966».

Il precedente richiamato dal Tribunale di Ravenna è risalente ma autorevole: «In questo senso si è espressa anche la S.C. (…), la quale [sent. n. 402/1998] ha cassato la sentenza al fine di permettere al giudice del merito di verificare la legittimità dei presupposti del GMO che in quel caso di specie era stato sostanzialmente intimato in periodo di prova: “Il motivo “estraneo” all’esperimento non è però in sè motivo illecito ex art. 1345 c.c., ne’ è a quest’ultimo equiparabile quanto all’idoneità ad inficiare il recesso come affetto da vizio di nullità. Se così fosse, si avrebbe un’anomala ed ingiustificata stabilità e resistenza del rapporto in prova di fronte a quelle cause che sono riconducibili al giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Si determinerebbe infatti una differenziazione di disciplina, di dubbia legittimità costituzionale, tra lavoratori in prova e lavoratori ordinari in danno di questi ultimi perché solo essi, e non anche i primi, sarebbero assoggettabili a licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. L’elemento differenziale tra le due fattispecie in comparazione (ossia l’essere in corso, o meno, un esperimento lavorativo) è semmai neutro rispetto alla sopravvenienza di un’esigenza aziendale di ridimensionamento di un reparto e di conseguente soppressione di un posto di lavoro; ma certo non può giocare a sfavore di chi la prova abbia già superato o sia stato assunto senza patto di prova. Ancora una volta quindi è il canone dell’interpretazione adeguatrice ad indurre a scartare soluzioni che si pongano in contrasto con parametri costituzionali e ad orientare l’esegesi verso l’affermazione di un sindacato sulla giustificatezza del motivo estraneo all’esperimento, non dissimile da quello sotteso all’art. 3 l.n.604/66, quanto al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in regime di recesso causale. In questa limitata ipotesi quindi vi è una sostanziale parificazione della posizione del lavoratore in prova a quella del lavoratore ordinario. Sicché è solo l’ingiustificato motivo estraneo all’esperimento (e non già il motivo estraneo tout court) ad inficiare il recesso al pari del motivo illecito con conseguente obbligo del datore di lavoro di proseguire la prova illegittimamente interrotta. Tale sindacato sulla giustificatezza del motivo del licenziamento implica una valutazione di merito per verificare nella specie l’autenticità dell’allegata crisi del settore in cui operava la società resistente ed il nesso di causalità con la risoluzione del rapporto di lavoro con la ricorrente».

C’è di più.

Oltre ad eccepire che «il motivo estraneo (p.e. un GMO) è illecito tout court se esercitato in periodo di prova», il lavoratore aveva lamentato il mancato pieno svolgimento integrale delle mansioni di sua pertinenza.

Ecco la risposta del Giudice del lavoro, coerente con la motivazione del provvedimento: «L’esistenza del GMO rende evidentemente recessive le censure di mancato pieno svolgimento delle mansioni da parte del lavoratore in periodo di prova. Premesso che il lavoratore ha svolto le mansioni di cui era incaricato, è evidente che l’arretramento del business aziendale avvenuto proprio durante il periodo di prova ha implicato giocoforza che una serie di attività che il ricorrente avrebbe dovuto espandere non sono state dallo stesso espanse. Se ciò dipende dal GMO, tuttavia, nulla può essere imputato (sotto questo profilo) al datore di lavoro, che ovviamente non può essere obbligato a stipulare contratti ormai giudicati antieconomici con terzi al solo fine di consentire lo svolgimento di una prova che in ogni modo è destinata a concludersi con il licenziamento per GMO». 

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