La vicenda riguarda due lavoratori licenziati che hanno vinto la causa di impugnazione ed esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 18, comma 3, St. Lav.
A quel punto, l’Inps:
- ha chiesto la restituzione dell’indennità Naspi erogata fino al momento dell’esercizio dell’opzione;
- ne ha sospeso, per il periodo successivo, la corresponsione.
La tesi dell’Inps è risultata vincente in primo e secondo grado.
Invece la Cassazione ha dato un colpo al cerchio ed uno alla botte.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la Suprema Corte, sulla scia dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025, ha consentito ai lavoratori di trattenere l’indennità percepita osservando che risulta «dirimente, (…), l’accertamento che il ripristino [dei rapporti di lavoro] di fatto non vi sia stato».
Quanto al periodo temporale successivo all’esercizio dell’opzione, la Cassazione ha condiviso l’operato dell’istituto previdenziale, poiché «La risoluzione del rapporto di lavoro discende, in tali ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato».
Dunque ed in buona sostanza, «è l’espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione» e, chiosa la sentenza in esame, «tanto esclude che detta condizione, per effetto dell’opzione per l’indennità ex art. 18, terzo comma, St. Lav., in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, possa ritenersi involontaria e oggetto delle tutele apprestate dall’ordinamento per la condizione di disoccupazione involontaria».
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