Quando diventa legittimo rifiutare il trasferimento (Cass. 30.7.2025 n. 21965, rel. Ponterio)

0 0
Read Time1 Minute, 22 Second

La sentenza impugnata in questa sede aveva ritenuto legittima, in conformità al Tribunale, la mancata ottemperanza della lavoratrice coinvolta al provvedimento datoriale di trasferimento, con conseguente dichiarazione di insussistenza del fatto posto a base del recesso, ovvero l’assenza ingiustificata presso la sede di destinazione.

La fattispecie oggetto di causa ha, dunque ed in buona sostanza, interrogato la Suprema Corte sulla latitudine del giudizio di proporzionalità della reazione della lavoratrice all’inadempimento datoriale, «sia sotto il profilo prettamente cronologico e sia riguardo al possibile cumulo di segmenti di condotta datoriale da valere quale fattore idoneo a provocare la risposta, a sua volta inadempiente, della controparte».

Dopo aver effettuato un ampio excursus giurisprudenziale sulle conseguenze della violazione del sinallagma nei contratti a prestazioni corrispettive (Cass. nn. 8911/2019, 434/2019, 12094/2018, 11408/2018, 8326/2018, 3959/2016, 2729/2009, 4060/2008, 11430/2006, 21479/2005 e 16530/2003), la Corte ha dovuto “ammettere” che «nella valutazione comparativa possano rientrare distinte e successive condotte datoriali inadempienti, in grado di incidere negativamente, nel loro complesso e nelle reciproche interazioni, sulla funzione economico sociale del contratto».

A questo punto la Cassazione ha confermato il provvedimento impugnato, dando atto che lo stesso aveva correttamente «valorizzato la sequenza e la connessione degli inadempimenti datoriali, (…); a fronte di tale complesso di obblighi inadempiuti dalla società, (…), la valutazione del giudizio di appello, di legittimità del rifiuto opposto dalla lavoratrice, non esorbita dai confini della proporzionalità e dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede su cui si regge l’art. 1460 c.c.».

PER IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE SI CHIEDE LA CORTESIA DI MENZIONARE IL SITO LABLAWYERS.CLOUD

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Print Friendly, PDF & Email
Previous post L’adibizione a mansioni inferiori, proposta in alternativa al licenziamento, non incontra i limiti dell’art. 2103 c.c. (Cass. 15.7.2025, n. 19556, rel. Amendola)
Next post L’art. 2087 c.c. richiede una collaborazione tra le due parti del contratto di lavoro (C. App. Bologna 18.3.2025 n. 147, rel. Mascini)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Menu

Archivi

Categorie