Importanto punto a favore dei lavoratori.
Non è infrequente che l’Inps si discosti dal contenuto del decreto, esecutivo, di ammissione allo stato passivo.
Nella fattispecie, l’istituto previdenziale aveva messo in discussione l’accertamento della subordinazione e dei crediti del lavoratore effettuato in sede di ammissione allo stato passivo sulla base di una sentenza del competente Giudice del Lavoro.
La Corte di Appello adìta aveva respinto l’impugnazione del lavoratore, affermando che «l’ammissione allo stato passivo non vincola l’Inps che ben può contestare la pretesa nel merito per quanto riguarda l’accesso al Fondo di garanzia: Cass. n. 31128/2019 (…)».
La Cassazione ha colto l’occasione per «dar conto dei principi affermati da questa Corte, che il Collegio intende ribadire».
La Corte ha, innanzitutto, ribadito il principio secondo cui «la definitiva esecutività dello stato passivo, da cui risulti un credito (…) in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l’Inps al subentro nel debito del datore di lavoro insolvente».
Soprattutto, la Corte ha puntualizzato che il suesposto principio non risulta “scalfito” dalla sentenza n. 31128/2019 richiamata dalla Corte d’Appello, ove «è ribadito, invero, un principio di tenore diverso».
Tale pronunzia «risulta, infatti, così massimata: “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini della nascita dell’obbligazione del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, non è sufficiente che il credito relativo alle ultime tre mensilità sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale, ma occorre accertare autonomamente la ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dai quali discende l’obbligo di tutela assicurativa, né, a seguito di tale ammissione, dalla natura autonoma e dal carattere previdenziale della prestazione deriva l’impossibilità per l’INPS di contestare la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale».
«In definitiva», conclude la sentenza in esame, «nell’ordinanza Cass. n. 31128/2019 (e successive conformi) è solo ribadito, in conformità con la lettera dell’art. 2 l. n. 207 del 1982, che non è sufficiente la mera ammissione allo stato passivo per il riconoscimento del diritto, occorrendo anche la ricorrenza di tutti gli altri presupposti interni alla (sola) fattispecie previdenziale».
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