La Corte Costituzionale (qui il resoconto della sentenza) non ha colmato il vuoto normativo (qui l’esposizione della vicenda, in fatto e diritto) ma sembra aver autorizzato il Tribunale di Ravenna a rimediare, in qualche modo, ed il G.d.L. Bernardi non ha avuto timore di provarci: «Al ritorno dall’incidente romano, il ricorso risulta fondato nella parte in cui il ricorrente contesta l’addebito annuale in luogo di quello mensile, ossia relativo soltanto al mese in cui egli ha prestato l’attività di lavoro dipendente i cui redditi non avrebbero potuto cumulare con la pensione».
«Ne deriva», prosegue il Tribunale, «che deve individuarsi un diverso meccanismo attraverso il quale garantire quell’incumulabilità legale, che altra giurisprudenza costituzionale (n. 234/2022) ha ritenuto legittima al raffronto con il lavoro occasionale».
Il meccanismo individuato, in questo caso, dal Giudice del Lavoro è «quello della perdita del trattamento pensionistico mensile relativo al mese di svolgimento di attività lavorativa i cui profitti sono incumulabili con il trattamento pensionistico (c.d. “mensilizzazione” dell’indebito pensionistico). Ciò garantisce (…) il più possibile il rispetto dell’art. 38, 2° comma Cost. ed evita un trattamento sanzionatorio (…) in contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione datane dalla relativa Corte, oltre che con l’art. 38. 2° comma (lasciando il pensionato completamente privo di mezzi di sussistenza a fronte di redditi confinati nel tempo e sostanzialmente miserrimi). Nel caso di specie questa soluzione risulta anche sproporzionata, posto che il pensionato svolgeva una attività lavorativa isolatissima, limitata ad una sola giornata nel settembre del 2020. Dunque, isolando e rendendo indebita la sola prestazione di settembre 2020, avremo che la restante parte del trattamento pensionistico di sua spettanza, per i restanti 11 mesi, gli è intangibile e resta dovuta».
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