La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore non impugna la cessione del contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 c.c. ma, all’inverso, la rivendica.
Ritiene, innanzitutto, la Cassazione che non sia “sicuramente” applicabile l’ipotesi prevista dalla lettera c) del quarto comma dell’art. 32 L. n. 183/2010.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la suesposta previsione deve intendersi come relativa alle sole ipotesi in cui il lavoratore contesti “la cessione del contratto” o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberata dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (Cass. n. 13648/2019, Cass. n. 9750/2019, Cass. n. 9469/2019 e Cass. n. 13179/2017).
«Più problematica», prosegue la Cassazione, «è invece, la questione, nel caso de quo, dell’applicabilità del comma quarto lett. d) dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010».
Poiché la finalità della norma è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario e tale limitazione è di non poco conto, la norma ha un carattere di eccezionalità che impone un’interpretazione particolarmente rigorosa (Cass. n. 13179/2019).
Ciò posto, la Corte pone l’attenzione sull’aggettivo usato dal legislatore nella lettera d) del comma quarto dell’art. 32, vale a dire allorquando è stata specificata la locuzione “in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto legislativo 20.9.2003 n. 276…”.
La prima considerazione che viene in rilievo, sostiene la Corte, «è quella secondo la quale con il termine “altro” si siano volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già regolate dalle diverse lettere della norma in questione».
Pertanto, se il fenomeno della cessione del contratto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c., è stata già disciplinata dal legislatore (lett. c), nella misura in cui risulta essere stata precisata e limitata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso più sopra esposto, «non può poi una fattispecie relativa allo stesso fenomeno, ma posta in termini differenti e già esclusa dalla ipotesi tipizzata, considerarsi disciplinata dalla norma di chiusura di natura eccezionale».
Il secondo argomento tenuto in considerazione dalla Corte è invece «costituito dall’esito di un esame complessivo della clausola di cui alla lett. d) citata, nel senso che essa, per come formulata, presuppone la sussistenza di una sorta di “contatto” lavorativo pregresso tra lavoratore e soggetto diverso dal titolare del contratto» (nello stesso senso la già citata Cass. n. 13179/2017).
Tale contatto, per la Corte, «certamente non è ravvisabile nella situazione di un lavoratore escluso che rivendichi la cessione del proprio contratto di lavoro nei confronti del cessionario, nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 cod. civ., perché non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma unicamente del riconoscimento del diritto a rientrare nel gruppo dei lavoratori oggetto della cessione in favore della impresa terza cessionaria».
Ecco il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: «Le disposizioni di cui all’art. 32 co. 4 lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria».