Le censure, che nella fattispecie investono la liquidazione del riconosciuto danno non patrimoniale nei confronti delle parti private, hanno sollecitato la Corte di Cassazione ad inquadrare, preliminarmente, il c.d. danno biologico terminale.
È stata, in particolare, richiamata la sentenza n. 15350 resa dalla Corte, a Sezioni Unite, nel 2015.
Quella sentenza, com’è noto, ha escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, «in ragione dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la Perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio».
Nella medesima occasione la Corte ha, piuttosto, ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale, che ha distinto in:
- danno biologico “terminale”: il danno biologico, cioé, da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo (v. anche Cass. nn. 26727/2018, 21060/2016, 23183/2014, 22228/2014 e 15491/2014). La relativa liquidazione «può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea»;
- danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”: ossia il danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che, lucidamente, assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (v. anche Cass. nn. 13537/2014, 716/2013 e 2564/2012). In questo caso «la liquidazione deve affidarsi ad un criterio equitativo puro».
Delineato il contesto, la Corte ha affermato che il danno biologico terminale, quale fattispecie di danno biologico temporaneo, esula dal sistema assicurativo Inail.
«Il danno biologico risarcibile dall’Inail», ricorda la Suprema Corte, «è solo quello relativo all’inabilità permanente».
Lo si ricava dai seguenti articoli:
- l’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2000 stabilisce: «In caso di danno biologico (…) L’Inail, nell’ambito del sistema d’indennizzo e sistema sociale, in luogo della prestazione di cui all’art. 66, comma 1, n. 2), del testo unico, eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni»;
- l’art. 66 del D.P.R. n. 1124/1965, a propria volta, elenca le prestazioni dell’assicurazione, fornite dall’Inail, nelle seguenti: «1) un’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea; 2) una rendita per l’inabilità permanente; 3) un assegno per l’assistenza personale continuativa; 4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte; 5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; 6) la fornitura degli apparecchi di protesi».
Il combinato disposto delle suindicate norme, conclude la Corte, rende «evidente come il danno biologico coperto dall’Istituto si riferisca esclusivamente e soltanto alla menomazione permanente dell’integrità psico fisica, che si protrae, cioé, tutta la vita, che può essere assoluta o parziale e decorre dal giorno successive a quello della cessazione dell’inabilità temporanea (art. 74, secondo comma, T.U. Inail)».
In definitiva «esulano, dunque, dal sistema assicurativo» – non viene, cioé, in rilievo la tutela garantita dall’Inail – «sia il «danno biologico temporaneo» che il c.d. «danno morale», pregiudizi per i quali, «a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di “danno biologico terminale” e di danno morale terminale o catastrofale o catastrofico» e che sono considerati «trasmissibili iure hereditatis».