Detraibile solo il reddito effettivamente realizzato, durante il lavoro, dal pensionato quota cento (Cass. 16.10.2026 n. 26978, rel. Ariola e Cass. 16.10.2026 n. 26979, rel., Casola)

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La condizione, di costante incertezza, dei pensionati “quota cento” è nota.

Coloro i quali si arrischiavano, per arrotondare, a lavorare anche un giorno soltanto, si trovavano alla porta l’Inps, che chiedeva la restituzione della pensione corrisposta per l’intera annualità durante la quale la prestazione era stata svolta.

In proposito la giurisprudenza si era divisa.

Secondo Cass. n. 30994/2024 «In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato – stabilito per la pensione cd. “Quota cento” dall’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019 – comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento».

Viceversa la giurisprudenza di merito ha manifestato, in taluni casi, un minimo di favor per i lavoratori.

Qualche Tribunale sosteneva che andasse sospeso il trattamento nei soli mesi di lavoro (Trib. Biella 6.2.2025, n. 21).

Qualcun altro che andasse meramente detratta dal trattamento pensionistico la retribuzione percepita (Trib. Grosseto 31.5.2022, n. 72; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 8.4.2024, n. 316 e Trib. Marsala 11.7.2024, n. 578).

La Corte Costituzionale (sent. 4.11.2025, n. 162), opportunamente sollecitata dal Tribunale di Ravenna, non ha dipanato la vicenda.

Il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Ravenna (ord. 27.1.2025, n. 30) rilevando che quest’ultimo avrebbe «potuto» e, anzi, «dovuto» procedere «all’interpretazione della disposizione censurata».

Il Tribunale di Ravenna l’ha fatto, optando per la «perdita del trattamento pensionistico mensile relativo al mese di svolgimento di attività lavorativa i cui profitti sono incumulabili con il trattamento pensionistico (c.d. “mensilizzazione” dell’indebito pensionistico)» (sent. 18.12.2025, n. 473).

La Corte di Cassazione è tornata sulla questione con due sentenze “gemelle”, rilevando l’esistenza di un ampio «dibattito giurisprudenziale e dottrinale», in seno al quale «Le posizioni critiche evidenziano l’assenza di un solido supporto normativo a sostegno dell’interpretazione che conduce alla “sospensione annuale” del trattamento pensionistico, quest’ultima integrante una sanzione sproporzionata capace di incidere sul sostentamento del pensionato».

Ciò premesso la Cassazione ha affermato che «La sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare: un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale che, invece, non si rinviene nella disposizione in commento; quando il legislatore ha voluto stabilire, quale effetto di una condotta, la perdita integrale di una prestazione, lo ha contemplato in modo inequivoco. Si pensi, per esempio, all’art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 che, espressamente, prevede l’obbligo restitutorio integrale («per intero») dell’anticipazione Naspi, ove si instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione in via anticipata della prestazione».

Invece «Nel caso dell’art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, la misura individuata dal legislatore per disciplinare il momento di interferenza tra prestazione pensionistica e reddito da lavoro è il divieto di cumulo; divieto che, in difetto di altre indicazioni, deve essere inteso nel suo significato tradizionale sul piano ordinamentale: il pensionato, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non può godere di due trattamenti, pensionistico e da lavoro (Corte Cost. n. 155 del 1969), per cui ne spetta uno solo di essi».

Di qui il seguente principio di diritto: «Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito».

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