Il Tribunale di Parma ha salomonicamente ritenuto che sia «consentita la ripetizione delle sole somme effettivamente percepite dal pensionato, con la conseguenza che la ripetizione dell’indebito deve essere effettuata al netto e non al lordo (in tale senso tra le altre, Cass. n. 18674/2014; Cass. n.1464/2012 e Cass. n. 239/2006)».
Pervero, il Giudice del Lavoro ha dato atto che «sulla questione [sono] presenti orientamenti contrastanti nella giurisprudenza ordinaria, sia di merito, che di legittimità (Cass. 239/2006, Cass. 23989/2014 e Cass. 17245/2015) e persino in quella contabile (Corte dei Conti Sez. I giurisd. Centrale d’Appello per il Lazio sent. n.55/2016)».
Ciò nonostante, ha optato per una soluzione di buon senso – sempre più raro – considerando «maggiormente condivisibili le argomentazioni delle pronunce, a cui qui si rinvia, a sostegno della tesi della ripetibilità al netto, tesi peraltro fatta propria dallo stesso legislatore per gli indebiti successivi al 1.1.2020 (art. 150 D.L. n. 34 del 2020 conv. in L. n. 77 del 2020)».
