Rilevano le giustificazioni spedite, dal lavoratore, prima dello spirare dei cinque giorni e pervenute, al datore di lavoro, in un momento successivo?
La risposta della Cassazione è positiva, ma circoscritta ad ipotesi in cui (come in quella precedentemente esaminata da Cass. n. 32607/2018) il Contratto collettivo parli di “mera presentazione” delle stesse.
Nella fattispecie si trattava dell’art. 8 del Ccnl metalmeccanici industria applicato, secondo cui «(…) il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni (…)».
Ad avviso della Suprema Corte, «il tenore letterale del secondo comma dell’art. 8 sopra riportato non fa riferimento alla ricezione da parte del datore di lavoro delle giustificazioni del lavoratore e/o della sua richiesta di essere sentito a propria difesa, né al momento in cui le stesse debbano pervenire al datore di lavoro».
«E l’interpretazione di quella previsione che faccia capo alla documentata data di invio di giustificazioni o richieste, da parte del lavoratore, piuttosto che alla data di ricezione delle stesse», prosegue il Collegio, «appare senz’altro più conforme alla sua ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato, secondo l’impostazione ermeneutica delineata nella motivazione di Cass. n. 32607/2018».
Di qui la cassazione della sentenza impugnata, la quale, richiamando Cass. n. 7096/2012, aveva (a questo punto erroneamente) «ritenuto che l’art., comma 5, l. n. 300/1970, ravvisato corrispondente all’art. 8 del CCNL di settore, individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse – aventi natura di atto unilaterale recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario, avvenga in data successiva».
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