Il principio può dirsi ormai pacifico (nello stesso senso cass. n. 1376/2025, Cass. n. 19089/2018 e Cass. n. 106/2013) ma ad interessare, nella fattispecie, è il perimetro entro cui l’istituto viene circoscritto, perché sono in pochi a farvi caso.
Un secondo atto viene ritenuto, astrattamente, ammissibile nei casi in cui il rapporto è assistito da tutela reale.
Negli altri casi, viceversa, il primo licenziamento, pur se illegittimo, è idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro e tale circostanza «rende del tutto irrilevante il secondo atto di recesso e le problematiche ad esso afferenti», si legge nella attenta pronuncia del Tribunale di Ancona.
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