La vicenda riguarda un lavoratore che, a far tempo dall’1.3.2013, aveva collaborato, formalmente a P.IVA, con una società che aveva, in data 2.2.2022, posto (verbalmente) fine al rapporto.
Il lavoratore era convinto che l’attività da egli svolta, concretizzatasi in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, fosse da considerare subordinata ex art. 68 D.Lgs. n. 276/2003, nella pacifica carenza di un progetto di lavoro.
Il Tribunale di Parma, nella fase sommaria del giudizio “Fornero”, ha invece sostenuto che tale aspirazione fosse compromessa dal disposto dell’art. 52 D.Lgs. n. 81/2015, che recita: «1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 del codice di procedura civile».
Ecco la tesi patroncinata dal Giudice di Lavoro: «intervenuta l’abrogazione della disciplina relativa al contratto a progetto, l’art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 avrebbe consentito di fare salva “esclusivamente … la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovverosia i soli titoli originariamente e formalmente qualificati come contratti a progetto, con preclusione della qualificazione in tali termini di rapporti sorti sotto altro nomen».
Di tutt’altro avviso il giudice della fase di opposizione, la cui autorevole opinione è stata risolutamente condivisa dalla Corte d’Appello di Bologna: «La previsione di cui all’art. 52 svolge una funzione regolatrice “per il futuro”, disponendo di protrarre l’applicazione della disciplina abrogata ai rapporti a progetto in corso alla data di abrogazione della stessa. In questo ha un contenuto innovativo, impedendo, quindi, che successivamente all’abrogazione dell’istituto tali rapporti potessero trovare la propria regolamentazione in termini diversi, in applicazione (anche o esclusivamente) di altre disposizioni».
Invece. «L’art. 52 non vale, (…), a privare di efficacia la disciplina abrogata in relazione alle fattispecie sorte e svoltesi anteriormente all’abrogazione, istituto che, come evidenziato da Cass., 2.11.2022, n. 32271, richiamando la sentenza della C. Costituzionale n. 49/1970, “non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino a un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l’entrata in vigore di quest’ultima”. Vi è un solo caso in cui l’ordinamento prevede la cancellazione dell’efficacia di una disposizione, e con effetti ex tunc: la decadenza di un decreto legge per mancata conversione in legge. Questa affermazione è l’unica compatibile con la tesi pacificamente accolta che la norma abrogata può (anzi deve) continuare a svolgere i propri effetti sui rapporti pregressi – siano essi pendenti o esauriti – maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge abrogatrice, a meno che il legislatore non escluda tale evenienza disponendo retroattivamente … Del resto, in base all’art. 11, comma 1, disp. sulla legge in generale, “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”».
Quindi, «La stessa tesi è stata (…) correttamente disattesa dal Tribunale in sede di opposizione, con l’effetto della conversione del rapporto – caratterizzato da una prestazione prevalentemente personale, continuativa e coordinata ma privo di progetto – ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, in rapporto di lavoro subordinato. Come ha recentemente evidenziato Cass., 26.4.2025, n. 10969, infatti, “il comma 1, dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276 del 2003 sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del contratto – ope legis – in un rapporto a tempo indeterminato, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria (diversamente, il comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata 15 tra le parti”; cfr. Cass. n. 12820 del 2016; Cass. n. 17127 del 2016; Cass. n. 17707 del 2020; Cass. n. 27543 del 2020; da ultimo, Cass. n. 26826 del 2024)».
Dunque ed in buona sostanza, «La conversione ex lege della collaborazione lavorativa priva di un progetto in un rapporto di lavoro subordinato (comma 1 dell’art. 69 cit.), COME ANCHE L’ACCERTATO DISCOSTAMENTO DELLE PARTI DALL’ASSETTO DI INTERESSI FORMALMENTE PREDISPOSTO (comma 2, dell’art. 69), configurano norme sanzionatorie concernenti il tipo negoziale, ossia l’assetto regolamentare da attribuire al rapporto di lavoro intercorso fra le parti (disposizioni che non violano il principio di indisponibilità del tipo, che opera in senso unidirezionale e che, nel caso di specie, innalzano il livello di tutela del lavoratore, cfr. Corte Cost. n. 115 del 1994)».
Morale, «La previsione sanzionatoria dell’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 impone, dunque, alle parti di proseguire il rapporto di lavoro secondo la (diversa) qualificazione civilistica dettata dall’art. 2094 c.c.; la necessaria riconducibilità della collaborazione ad un progetto comporta l’operatività del meccanismo di conversione anche con riguardo alla porzione di rapporto svoltosi prima dell’accertamento giudiziale, ossia sin dalla costituzione della collaborazione coordinata e continuativa (priva di progetto); con riguardo a questo periodo, la previsione sanzionatoria va coordinata con il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione che (salvo specifiche e determinate previsioni di legge) prevede che l’obbligazione principale del datore di lavoro (il pagamento della retribuzione) sia corrispettiva all’obbligazione (lavorativa) del prestatore, con la conseguenza che i compensi economici da erogare al lavoratore vanno commisurati alla quantità della prestazione offerta”».
«Prima dell’intervenuta abrogazione dell’istituto del lavoro a progetto», è la conclusione ribadita dal collegio bolognese, «il rapporto» in contestazione, caratterizzato dalla collaborazione personale, coordinata e continuativa, «era già da considerare subordinato, sin dalla costituzione».
PER IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE SI CHIEDE LA CORTESIA DI MENZIONARE IL SITO LABLAWYERS.CLOUD
