La vicenda processuale riporta in auge la discussione sui criteri di maggiorazione dell’indennità prevista dall’art. 8 L. n. 604/1966, secondo cui «La misura massima della predetta indennità [6 mensilità n.d.r.] può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
La disposizione, emanata nel 1966, si è dovuta coordinare, quattro anni più tardi, con lo Statuto dei Lavoratori, che ha specificamente disciplinato le conseguenze del licenziamento illegittimo irrogato da datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti.
Di conseguenza è sorta discussione sull’esatto rilievo da attribuire al requisito dimensionale.
Qualcuno l’ha semplicemente obliterato, come il giudice a quo nella vicenda in esame.
La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 3199/2020), considerata la soglia dimensionale del datore di lavoro, «pacificamente inferiore ai 15 dipendenti», aveva ritenuto applicabile il regime sanzionatorio previsto dalla citata disposizione e riconosciuto alla lavoratrice un’indennità pari a 14 mensilità, alla luce della «grande anzianità della lavoratrice».
Ad avviso della Corte di Cassazione, invece, la sola anzianità di servizio non è sufficiente per dare corso alla maggiorazione in questione: «questa Corte ha chiarito che, in materia di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, l’art. 8 della legge n. 604 del 1966 (…) consente di superare il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, ove ricorrano cumulaivamente due condizioni: anzianità di servizio e dimensione aziendale. Per quanto riguarda questo secondo elemento, l’espressione “datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti” deve essere interpretata nel sistema delle leggi sui limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro e va, quindi, intesa nel senso che la maggiorazione dell’indennità risarcitoria può essere applicata solo al datore di lavoro che occupi complessivamente più di quindici e fino a sessanta dipendenti, distribuiti in unità produttive e ambiti comunali aventi ciascuno meno di quindici dipendenti (così Cass., se. lav., 10.5.2001, n. 6531).
Dunque ed in buona sostanza, la maggiorazione richiede una duplice condizione:
- che il lavoratore abbia una anzianità di servizio qualificata: quando è superiore a dieci anni, la maggiorazione può arrivare a 10 mensilità; quando è superiore a venti anni, la maggiorazione può arrivare a 14 mensilità;
- che il datore di lavoro occupi complessivamente più di quindici e fino a sessanta dipendenti, distribuiti in unità produttive e ambiti comunali aventi ciascuno meno di quindici dipendenti.
Poiché, peraltro, la Corte di merito aveva constatato che il datore di lavoro occupava meno di 15 dipendenti, la Suprema Corte ha concluso che «la misura dell’indennità risarcitoria non poteva nella specie superare il limite di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, una volta valutati tutti gli elementi indicati nella prima parte dell’art. 8 L. n. 604/1966».
Ecco spiegato come la norma continui ad operare nel sistema normativo integrato dalla pubblicazione della L. n. 300/1970.
