La vicenda è già stata esposta, in fatto e diritto, su questo sito.
Dopo di che è intervenuta la Corte Costituzionale.
Non si può certo dire che quest’ultima abbia riempito il vuoto normativo.
Però la corte sembra aver autorizzato il Tribunale di Ravenna a provarci.
Infatti il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da quel Giudice del Lavoro, rilevando che egli avrebbe «potuto» e, anzi, «dovuto» procedere «all’interpretazione della disposizione censurata».
Più in particolare, secondo la Corte Costituzionale «gli argomenti svolti dal Tribunale di Ravenna a fondamento dell’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 14, comma 3, del d.l. n.4 del 2019, come convertito, non risultano convincenti. Non con riferimento al dato letterale, considerato che è lo stesso rimettente a rilevare l’esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, comma 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, e a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento. Ed è sempre il rimettente a ritenere non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile, l’interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell’erogazione mensile dei ratei di pensione. A sostegno di tale praticabilità, il Tribunale di Ravenna peraltro assume che – di contro all’assunto dell’INPS – tale interpretazione non sia stata esclusa dalla sentenza n. 234 del 2022, con cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla medesima disposizione oggi in esame, ma in riferimento al diverso profilo concernente l’ambito di operatività del divieto di cumulo, ha respinto, in ragione della disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, la richiesta di estensione ai redditi da lavoro subordinato intermittente della deroga alla incumulabilità prevista per i redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5000 euro annui. L’unico ostacolo indicato dal rimettente sta, dunque, nella citata sentenza n. 30994 del 2024, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, comma 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento. Tale sentenza, tuttavia, è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d’appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d’appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311), ma se ne rinvengono altre che l’hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d’appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d’appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l’interpretazione proposta dall’attuale rimettente. Appare, pertanto, evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che questa Corte ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell’ordinamento (fra le altre, sentenze n. 101 del 2023 e n. 122 del 2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso. Lo stesso rimettente, d’altronde, finisce per riconoscere che la pronuncia di legittimità evocata come ostacolo all’interpretazione costituzionalmente orientata non è “diritto vivente”, richiamando la sentenza n. 208 del 2024 che ha ritenuto che due pronunce di legittimità, per il numero limitato e il tempo ridotto entro il quale erano state adottate, non integravano gli estremi di un «diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale». Nondimeno, il rimettente ravvisa, come si è già detto, un ostacolo all’interpretazione costituzionalmente orientata proprio nella citata unica pronuncia della sezione lavoro della Corte di cassazione finora adottata sul tema e nella norma ivi desunta dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito; pronuncia quest’ultima ancora suscettibile, secondo l’ordinaria dinamica giurisprudenziale, di venire confermata, come pure di essere oggetto di revirement, e perciò non qualificabile alla stregua di già “vivente” in questa forma nell’ordinamento. Il giudice rimettente quindi può – e deve – procedere all’interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di «diritto vivente». In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale di Ravenna, non avendo quest’ultimo correttamente assolto all’onere di preventiva interpretazione della disposizione censurata».
La palla, dunque, passa al dr. Dario Bernardi in quel di Ravenna.
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