Vietato licenziare i dirigenti nell’era COVID (Trib. Roma ord. 26.2.2021, G.d.L. Conte)

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Era un argomento discusso, tra gli interpreti, quello riguardante l’ammissibilità, o meno, del licenziamento economico dei dirigenti dopo l’entrata in vigore dell’art. 46 del D.L. 17.3.2020 n. 18, tuttora operante.

Il Tribunale di Roma ha preso posizione giudicando “nullo” il provvedimento datoriale, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione.

Tre sono i capisaldi della motivazione offerta dal giudice romano:

  • La ratio del blocco è quella, di ordine pubblico, di evitare che la pandemia determini una generalizzata soppressione dei posti di lavoro;
  • Il fatto che i dirigenti siano “protetti” in caso di licenziamento collettivo;
  • Il divieto è individuato sulla base di ragioni oggettive, non già soggettive.

Difficilmente ci saranno sviluppi processuali, in questa vicenda, poiché il datore di lavoro era rimasto contumace.

Gli argomenti addotti sono interessanti e ci si potrebbe, pertanto, interrogare circa la loro estensione ad altre fattispecie che vengono considerate ricomprese nella sfera di applicazione dell’art. 46 cit.

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