Se gli investigatori che, in concreto, hanno eseguito le indagini non sono riconducibili alla società di investigazione che ha ricevuto l’incarico, il loro nome va indicato nel mandato difensivo.
Quid iuris se ciò non si verifica?
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha tranquillamente concluso per l’inutilizzabilità dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo sulla base del dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 vigente ratione temporis.
Al contempo la Suprema Corte ha fatto presente che la norma è stata abrogata dal D.Lgs. n. 10.8.2018, n. 101 che, con l’art. 2, l’ha sostituita con l’art. 2-decies contenente identica formulazione, con l’unica aggiunta di quanto previsto dall’art. 160 bis del D.Lgs. n. 196/2003 cit. (quest’ultimo pure introdotto nell’anno 2018).
A propria volta l’art. 160 bis cit. dispone: «La validità, l’efficacia e l’utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali».
«A differenza del codice di procedura penale», prosegue il Collegio, «quello di rito civile non prevede espressamente la categoria giuridica della “inutilizzabilità” della prova o di un atto processuale», con conseguente «salvezza del potere decisionale del giudice di decidere caso per caso».
A questo proposito «Potrebbe obiettarsi», si argomenta, «che, sebbene non espressamente prevista, la categoria della “inutilizzabilità” della prova o dell’atto processuale sarebbe comunque evincibile dal complessivo sistema processuale civile, in quanto desumibile sia dal regime delle preclusioni istruttorie (…), sia più in generale da quello della nullità degli atti processuali ex art. 157 c.p.c.».
Tale ricostruzione troverebbe, altresì, riscontro nella «giurisprudenza civile di questa Corte, che ricorre sovente alla categoria dell’inutilizzabilità della prova».
Vengono citate:
- ord. n. 22915/2023, «secondo cui l’inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta “l’inutilizzabilità” a fini probatori della relativa produzione documentale»;
- ord. n. 2397/2022, «secondo cui il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l’ha disconosciuta, determina “l’inutilizzabilità” del documento ai fini della decisione, anche soltanto in termini di fonte di indizi».
La Corte, tuttavia, non ha esaminato “funditus” la questione «poiché», per sua espressa ammissione, «la portata della novella del 2018 non rileva ratione temporis nel caso in esame».