Cade il muro delle sei mensilità anche per gli assunti ante Jobs Act (Corte Cost. 22.10.2026, n. 174)

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Dopo l’art. 9 D.Lgs. n. 23/2015 (sentenza 21.7.2025, n. 118), la Consulta ha ampliato la tutela risarcitoria anche per coloro che sono stati assunti nelle piccole imprese prima del 7.3.2015, data di entrata in vigore del c.d. Jobs Act, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. n. 604/1966.

L’intervento è di agevole lettura.

Mentre il remittente Tribunale di Livorno chiedeva di ampliare il tetto massimo risarcitorio a 12 mensilità, la Corte ha espunto dall’art. 8 cit. la parte finale, che circoscriveva le conseguenze ivi previste ai «dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

In alternativa alla riassunzione, quindi, il datore di lavoro potrà ora risarcire il danno versando un un’indennità, calcolata sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto, di importo compreso:

  • tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità;
  • tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni;
  • tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai vent’anni.

Di fatto, la misura massima dell’indennità è stata immediatamente estesa a dieci mensilità, poiché gli assunti ante Jobs Act possiedono già un’anzianità superiore ai dieci anni.

PER IL RIASSUNTO, LA CITAZIONE O LA RIPRODUZIONE SI CHIEDE LA CORTESIA DI MENZIONARE IL SITO LABLAWYERS.CLOUD

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