La Corte, dando seguito al monito contenuto nella sentenza n. 183 del 2022 ed a fronte dell’inerzia dimostrata dal legislatore, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
L’art. 9 cit. prevedeva, oltre al “dimezzamento” dell’ammontare delle indennità riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese con almeno 15 dipendenti (tra un importo minimo e massimo, in misura variabile in funzione della gravità dei vizi dell’atto espulsivo), anche un tetto, non superabile, pari all’ammontare di sei mensilità: «Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».
Di fatto la Corte ha eliminato, con riguardo alle piccole imprese, il tetto imposto all’indennizzo dovuto ai lavoratori assunti dopo il 7.3.2015, i quali possono oggi aspirare ad un risarcimento compreso tra le 3 e le 18 mensilità «nei casi in cui risult[i] accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa» (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015).
Per effetto della sentenza in esame, dunque ed in buona sostanza, ai dipendenti assunti da imprese con meno di 15 dipendenti dopo il 7 marzo 2015 viene riconosciuta, tendenzialmente, una tutela indennitaria quantitativamente più elevata rispetto a quella dei lavoratori assunti in data antecedente.
Si prospetta, dunque, un ulteriore intervento della Corte, qualora il legislatore continui a disinteressarsi della materia.
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